QUESITO PRELIEVO IN DEROGA STAGIONE VENATORIA 2009/2010

Riceviamo e pubblichiamo quanto pervenuto dalla Regione Lombardia.
" In risposta alla nota del 22 settenbre 2009, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 4 della l.r.n. 34/2008, si precisa quanto segue.

La disposizione di cui sopra, cosi come modificata dalla l.r.n.21/2009, autorizza per la stagione venatoria 2009/2010, in regime di deroga, un limite massimo di prelievo venatorio giornaliero per il cacciatore delle specie fringuello(15), peppola(5) e frosone(5).

La sanzione applicabile in casso di abbattimento delle specie di cui sopra in numero superiore a quanto autorizzato come prelievo giornaliero è quella di cui all'art.30 lett.h della legge n.157/92, ossia ammenda fino a 1.549 € per chi abbatte fringillidi in numero superiore a cinque. Ciò in quanto lo speciale regime di deroga,introdottod alla legge regionale di cui sopra,sostituisce quello ordinario e non si sovrappone ad esso; pertanto, deve escludersi che esso aggiunga un'ulteriore franchigia di cinque unità rispetto a quella già prevista dalla disciplina ordinaria (Corte do cassazione, sez. penale sentenza n.42950 del 28/11/2005 e sentenza n.36846 del 2 settembre 2008).

Nel caso in cui il prelievo delle specie autorizzate avvenga al di fuori dell'arco temporale di deroga consentito dalla legge regionale n.24/2008, trova diretta applicazione il regime sanzionatorio ordinario che prevede, per la cattura dei fringillidi in numero non superiore a n.5, la samzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1 lettera g) della legge 157/92 e per la cattura superiore a 5 esemplari, l'ammenda di cui all'art. 30., lett.h) della legge 157/92."
Il dirigente Giorgio Bonalume

La segreteria provinciale