QUATTRO GIORNATE DI CACCIA: IL TAR RESPINGE IL RICORSO DELLA LAC
Pubblichiamo copia del decreto con cui il TAR- sezione di Brescia- ha respinto l'istanza di misure cautelari provvisorie proposte dalla LAC verso la deliberazione 48/09 della Giunta provinciale,fissando al 29/10/2009 l'udienza per la discussione in Camera di Consiglio del ricorso.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TAR per la Regione Lombardia, sezione staccata di Brescia(Sezione seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2009 - integrato da nmotivi aggiunti, depositati in data odierna - proposto da:LAC-Lega Abolizione della Caccia Onlus, rappresemntata e difesa dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio eletto presso l'avv. Luisella Savoldi in Brescia,via Solferino 67;
contro
* Provincia di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv. Gisella Donati e Magda Poli, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia c.so Zanardelli,38;
*Ispra - Istituto superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale,rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Brescia,via S.Caterina,6 (Fax=030/41267);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia (cfr.atto di motivi aggiunti depositato il 14/10/2009)
della delibera della Giunta Provinciale n.481 r.v. del 5/10/2009, di modifica della deliberazione G.P. 20.7.2009, n.370 "in ordine alla caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso nel periodo ottobre-novembre 2009";
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art.3 legge 21 luglio 2000, n 205;
Considerato:
a) che con ordinanza collegiale 30 settembre 2009, n.607, questa Sezione - accogliendo la domanda contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio -ha sospeso la menzionata deliberazione provinciale n.370/2009,nella parte in cui disponeva la concessione di due giornate di caccia aggiuntive settimanali dal 1 ottobre 2009 al 30 novembre 2009 per l'esercizio venatorio da appostamento fisso;
b) che richiamandosi espressamente a tale
c) che con atto di motivi aggiunti regolarmente notificato e depositato in data odierna,l'Associazione ricorrente ha presentato istanza di sospensione anche di tale provvedimento,nonchè di emissione di misura cautelare monocratica provvisoria
d) che il danno alla fauna selvatica lamentato da parte ricorrente non risulta tale da integrare il necessario presupposto "di estrema gravità ed urgenza" richiesto dall'art.21 c. 9 l. TAR, poichè nel lasso di tempo che residua rispetto alla data (29 ottobre 2009) della Camera di Consiglio di trattazione dell'incidente cautelare in via ordinaria da parte del Collegio cadono due (o al massimo tre) giornate aggiuntive di caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso, di cui al controverso provvedimento giuntale 5.10.2009;
e) che, pertanto, la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie non può trovare accoglimento;
P.Q.M.
RESPINGE la suindcata istanza di misure cutelari provvisorie.
Rimette le parti, per la trattazione in via ordinaria dell'incidente cautelare dinanzi al Collegio, alla Camera di Consiglio del 29 ottobre 2009, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia il giorno 14 ottobre 2009.
Depositato in segreteria il 14 OTT. 2009
La segreteria provinciale
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